Certificazione energetica
La certificazione energetica degli edifici ha lo scopo di far conoscere all’utente le caratteristiche energetiche oggettive del sistema edificio-impianto, consentendo il confronto con quelle proprie di un edificio energeticamente efficiente e fornendo indicazioni rispetto ad eventuali interventi finalizzati a migliorarne le performance energetiche.
Certificazione Energetica
La Direttiva Europea 2002/91/CE ('Energy Performance Buildings' EPBD) fissa specifiche linee guida a cui i Paesi membri dell’Unione devono attenersi, adeguando il proprio assetto normativo. Tale direttiva è stata recepita dal legislatore italiano con l’emanazione del Decreto Legislativo n.192 dell’agosto 2005, successivamente corretto ed integrato dal Decreto Legislativo n. 311 del dicembre 2006; decreti che disciplinano fra l’altro: la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche ed i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.
Viene così resa obbligatoria, con onere a carico del venditore o del locatore, la dotazione per gli edifici di un Attestato di Certificazione Energetica (sostituito fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali dall’Attestato di Qualificazione Energetica, con validità annuale, come da art. 11 comma 1bis), secondo specifici criteri:

- Per gli edifici di nuova costruzione e quelli che abbiano subito ristrutturazione integrale ovvero demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria con superficie utile oltre i 1000mq, l’obbligo è scattato nell’ottobre del 2006 (Art. 6, comma 1);

- Per gli edifici con superficie pari o superiore ai 1000 metri quadrati, l'obbligo scatta dal 1 Luglio 2007;

- Per gli edifici con superficie inferiore ai 1000 metri quadrati, l'obbligo scatta dal 1 Luglio 2008;

- Per le singole unità immobiliari, facenti parte dello stesso edificio, l'obbligo scatta dal 1 Luglio 2009;

L'Attestato di Certificazione Energetica ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato ogni volta che l'edificio subisce cambiamenti che possano modificarne le prestazioni energetiche (ad esempio una ristrutturazione) (Art. 6, comma 5).
Nel caso di acquisto di un immobile (singola unità immobiliare, un appartamento, oppure interi immobili, abitazioni autonome) l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegato all'atto di vendita (Art. 6, comma 3), mentre nel caso di locazione l'Attestato deve essere esibito dal Proprietario al Conduttore (Art. 6, comma 4).

A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.